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CLAUSOLE E PATTI AGGIUNTI ALLA DONAZIONE
Chi intende donare un bene può voler apporre all'atto di
donazione svariate clausole, per raggiungere i più diversi
obiettivi.
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Ci possono essere:
- la donazione con apposizione di condizione.
La condizione può essere sospensiva: in questo caso il donante
subordina il prodursi dell'efficacia della donazione al verificarsi di
un evento futuro ed incerto.
La condizione può essere risolutiva: in questo caso il donante
subordina la cessazione dell'efficacia della donazione al verificarsi
di un evento futuro ed incerto. Si
deve evitare che la condizione sia illecita (es. ti dono un bene, se
uccidi Tizio) ovvero restrittiva della libertà del donatario
(es. ti dono un bene, se ti sposerai).
- la donazione con apposizione di termine.
Il termine può essere iniziale: in questo caso il donante indica
il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, a partire dal quale la
donazione avrà efficacia.
Il temine può essere finale: in questo caso il donante indica il
momento, futuro e certo nel suo verificarsi, fino al quale la donazione
avrà efficacia.
- la donazione modale.
In questo caso, il donante impone un peso a carico del donatario. Tale
peso crea a carico del donatario un'obbligazione. Per esempio Tizio
dona un immobile a Caio con l'onere di costruire un ospedale nel suo
paese ovvero si può, per esempio, imporre a colui che riceve la
donazione di assistere per tutta la vita il donante (onere di
mantenimento).
Il donante può prevedere, altresì, la risoluzione della
donazione nel caso in cui il donatario non adempia all'obbligo
impostogli. Tale previsione determina la possibilità, da parte
del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione, se
così è previsto nell'atto di donazione (si tratta della
donazione con previsione di risoluzione in caso di inadempimento di
obblighi a carico del donatario).
- donazione con riserva di usufrutto.
In questo caso chi dona riserva a proprio vantaggio il diritto di
usufrutto sui beni donati. Il donante può riservare tale
diritto, dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di
più persone, ma non successivamente. In tal modo il donante
può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e
di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata
della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la
nuda proprietà.
- donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati.
Con l'apposizione di tale clausola il donante, ma non i suoi eredi,
potrà decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella
donazione. Si determinerà in tal caso una risoluzione parziale
della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al
donatario. La riserva di disporre apposta dal donante può
riguardare anche una determinata somma sui beni donati e, in questo
caso, si avrà un onere a carico del donatario, condizionato alla
volontà del donante.
- donazione con clausola di reversibilità.
Con l'apposizione di tale clausola, il donante può stabilire che
le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo
donatario o del donatario e dei suoi discendenti.
- donazione con dispensa dalla collazione.
La collazione è l'atto con il quale determinati soggetti (figli
legittimi e naturali e il loro discendenti e il coniuge), che hanno
accettato l'eredità, conferiscono alla massa attiva del
patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto in modo
da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive
quote.
I presupposti della collazione sono l'esistenza di un attivo
ereditario da dividere e l'accettazione dell'eredità da
parte del soggetto che vi è tenuto, poiché è
essenziale la qualità di erede dell'obbligato.
Tuttavia, è fatta salva ogni diversa volontà espressa dal
testatore, che può dispensare dalla collazione un suo erede.
Precisamente la dispensa dalla collazione è un negozio giuridico
diretto ad esonerare il donatario dall'obbligo di collazione in sede di
divisione dell'eredità. La dispensa dalla collazione può
essere contenuta nell'atto di donazione o in un testamento successivo.
- donazione con dispensa dall'imputazione.
Nell'ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo
la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di
legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo
che ne siano stati espressamente dispensati (c.d. imputazione ex se).
La dispensa dalla imputazione ex se nulla ha a che vedere con la
dispensa da collazione e, pertanto la dispensa dalla imputazione non
può desumersi dalla eventuale dispensa dalla collazione presente
nell'atto di donazione: essa deve essere invece autonomamente espressa
in modo chiaro ed inequivocabile. Tale non sarebbe la dichiarazione del
donante che la donazione è fatta sulla disponibile.
ottobre 2007 - fonte: Ordine dei Notai di Bolzano - senza garanzia.
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