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TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI
Agevolazioni per chi rivende il suo immobile entro entro il quinto anno
L'articolo 1 comma 496 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) con ha introdotto, con riguardo alle plusvalenze immobiliari di cui all'articolo 67 comma 1 lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, la facoltà per il cedente di richiedere al notaio rogante, all'atto della cessione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito pari al 12,50 per cento, elevata al 20 per cento per i contratti stipulati a decorrere dal 3 ottobre 2006, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 21 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

La disposizione, che riguarda le cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006, si riferisce alle plusvalenze realizzate nelle seguenti ipotesi:
  • cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
    Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 37 comma 38 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) a decorrere dal 4 luglio 2006, fra le elencate cessioni sono comprese anche quelle a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, precedentemente escluse. In tal caso il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante. Sono escluse le cessioni di immobili acquisiti per successione e quelle di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
  • cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, comunque acquisiti e a prescindere dalla durata del possesso.
    Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 310 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) a decorrere dal 1° gennaio 2007 è esclusa l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalle predette cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
La tassazione sostitutiva comunque non si applica alle plusvalenze sopradescritte se le stesse, ai sensi del citato art. 67 comma 1 costituiscono redditi di capitale ovvero se sono conseguite nell'esercizio di arti o professioni, nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Il citato comma 496 prevede altresì, che il notaio, ricevuta espressa richiesta da parte del cedente, applichi sulla plusvalenza l'imposta sostitutiva e provveda al versamento della stessa, ricevendo la provvista dal venditore.
Il notaio, inoltre, è tenuto, ai sensi della medesima norma, a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette cessioni.

giugno 2007 - senza garanzia.
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