 |
Il nuovo ordinamento del commercio
Legge provinciale del 17 febbraio 2000, n. 7
|
Estratto da: 'www.verbandunione.bz.it', Unione commercio servizi turismo
Programmazione della rete distributiva
La giunta provinciale definisce gli indirizzi e i criteri programmatori per uno sviluppo razionale dell'apparato distributivo e gli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita.
I comuni definiscono gli strumenti di pianificazione per le medie strutture di vendita.
Esercizi di prossimità (piccole strutture di vendita):
- se la superficie di vendita é inferiore ai 100 mē nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
- se la superficie di vendita é inferiore ai 150 mē nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge, l'apertura il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
Le norme vigenti devono essere rispettate (i requisiti morali e per la vendita di alimentari anche i requisiti professionali; le disposizioni igienico-sanitarie; antincendio; destinazione d'uso del locale).
Medie strutture di vendita:
- strutture di vendita che hanno una superficie di vendita che va dai 100 mē fino ai 500 mē nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
- strutture di vendita che hanno una superficie di vendita che va dai 150 mē fino ai 500 mē nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune competente per territorio. Le domande si intendono accolte se entro 60 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.
Nella valutazione delle domande si deve tenere conto degli strumenti di pianificazione comunale.
Grandi strutture di vendita:
- superficie di vendita superiore a 500 mē.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della Giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio. Le domande si intendono accolte se entro 150 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.
Per la valutazione della domanda occorrono il parere del Comune competente, il rispetto degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita ed il rispetto degli strumenti urbanistici comunali.
Distributori di carburante
L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti é soggetta ad autorizzazione amministrativa rilasciata dall'assessore provinciale al commercio, sentito il parere del Comune. La domanda si intende accolta se entro 90 giorni dalla data del ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.
Commercio su aree pubbliche
Definizione: vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
Può essere svolto su aree date in concessione per essere utilizzate in uno o più o in tutti i giorni della settimana o del mese, oppure su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.
Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche é necessaria l'autorizzazione del sindaco (tipo a) o dell'assessore provinciale al commercio (tipo b).
L'autorizzazione é rilasciata a persone fisiche, a cooperative o a società di persone. Nessun operatore può utilizzare contemporaneamente nell'ambito della stessa fiera o mercato più di due posteggi al giorno.
novembre 2005 - senza garanzia.
|
|
|