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Il nuovo ordinamento del commercio
Legge provinciale del 17 febbraio 2000, n. 7
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Estratto da: 'www.verbandunione.bz.it', Unione commercio servizi turismo
Per chi ha validità?
- commercio all'ingrosso;
- commercio al dettaglio;
- commercio ambulante;
- commercio su aree private in sede fissa;
- vendita tramite distributori automatici;
- vendita tramite corrispondenza, TV e altri mezzi di comunicazione;
- vendita porta a porta;
- commercio elettronico;
- distributori di carburante.
Per chi non ha validità?
- Enti pubblici;
- farmacisti, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
- associazioni di produttori ortofrutticoli;
- produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli;
- artigiani ed industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonchè di accessori e ricambi inerenti la propria attività;
- pescatori ed cooperative di pescatori, nonchè cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e diritti similari;
- chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa;
- vendita di beni fallimentari;
- attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni;
- enti pubblici o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
- attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose all'interno di locali o dell'area adibita alla manifestazione, purchè riguardi solo articoli inerenti alle manifestazioni;
- aziende di cura e soggiorno, se vendono esclusivamente cartine geografiche, cartoline e pubblicazioni a carattere turistico e promozionale;
- centri sociali che vendono i beni prodotti nel loro ambito;
- coltivatori diretti che esercitano su aree pubbliche la vendita di propri prodotti;
- vendita effettuata nei mercatini delle pulci.
Settori merceologici
- Alimentari;
- Non alimentari.
Rimangono valide le seguenti tabelle merceologiche:
- impianti di distribuzione di carburante;
- rivendite di generi di monopolio;
- farmacie;
- pubblici esercizi;
- negozi nei campeggi;
- bottiglierie;
- esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi.
Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- Requisiti morali (verranno individuati nel regolamento di esecuzione);
- Requisiti professionali (solo per il settore merceologico alimentare).
novembre 2005 - senza garanzia.
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