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LA FAMIGLIA E LA CASA
1.6. QUANDO SI VENDE L'ABITAZIONE PRINCIPALE
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Estratto da 'Agenzia Entrate - Informa 2/2005'
La plusvalenza su immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni
Generalmente, quando si vende un immobile ad uso abitazione, acquistato o costruito da non più di cinque anni, va dichiarata ai fini del pagamento dell'Irpef la plusvalenza realizzata, cioè la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisizione aumentato die costi deducibili.
Tale regola generale non si applica, però, alle cessioni delle unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale del titolare o dei suoi familiari per la maggior parte del tempo interorso tra l'acquisto e la cessione.
Allo stesso modo, non generano plusvalenze, e quindi non sono tassabili, le cessioni di immobili acquisiti per effetto di successione e donazione.
Il credito di imposta per la vendita e il riacquisto della prima casa
Una, particolare agevolazione è riconosciuta a chi vende l'abitazione a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la 'prima casa' ed entro un anno dalla vendita acquisti un'altra abitazione non di lusso costituente sempre 'prima casa'.
In tale ipotesi è riconosciuto un credito d'imposta, pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva pagata con il primo acquisto agevolato, che può essere utilizzato:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione, per l'intero importo del credito, delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il, riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti.
giugno 2005 - senza garanzia.
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