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AGEVOLAZIONI E LA 'PRIMA CASA'
Agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa'
Le condizioni per beneficiare delle agevolazioni sono le seguenti:
  • il trasferimento deve avere per oggetto case di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
  • le agevolazioni sono previste per quegli atti che comportano l'acquisto della proprietà oppure di atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, del diritto d'abitazione, dell'uso o dell'usufrutto;
  • l'immobile deve essere ubicato:
    1. nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o intende stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto);
    2. nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività;
    3. nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui il contribuente dipende, se sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro;
    4. nell'intero territorio nazionale, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero (in questo caso occorre peraltro che l'immobile sia acquisito come 'prima casa' sul territorio italiano).
  • Inoltre nell'atto d'acquisto il compratore deve dichiarare:
    1. di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
    2. di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
    3. di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.
Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, limitatamente a una per ciascuna categoria. Le pertinenze devono essere classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina o soffitta), C/6 (garage o box auto) e C/7 (tettoia o posto auto).

Nel caso di compravendita soggetta a IVA, le agevolazioni consistono nella riduzione delle seguenti imposte e tasse: Imposta sul valore aggiunto: 4%; Imposta di registro, ipotecaria e catastale: 129,11 euro ognuna.
Nel caso di venditore privato, le agevolazioni consistono nella riduzione delle seguenti imposte e tasse: Imposta di registro: 3%; Imposta ipotecaria e catastale: 129,11 euro ognuna.

© Agenzia Benedikter - Dicembre 2004 - senza garanzia.
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