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NOVITÀ IN MATERIA DI INTAVOLAZIONE DI SCRITTURE PRIVATE (CONTRATTI DI COMPRAVENDITA) NEL SISTEMA TAVOLARE ALTO ATESINO
Come risparmiare sull'onorario del notaio?
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Con la sentenza RCC n. 38/2004 dd. 26.05.2004 della Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano è stato modificato sostanzialmente il tenore giurisprudenziale in materia di intavolabilità di una scrittura privata (contratto di compravendita) autenticata in Austria. In passato, ad avviso dei giudici tavolari, una scrittura privata autenticata in Austria non era da considerarsi titolo idoneo ai fini dell'intavolazione e quindi una domanda d'intavolazione fondata su un titolo simile veniva rigettata, ritenendo i giudici che gli atti privati autenticati in Austria, per mancanza di conformità rispetto ai requisiti dell'autentica notarile prevista nell'ordinamento italiano, non potessero essere introdotti nel nostro ordinamento.
Secondo la sentenza radicalmente innovativa di cui sopra, invece, un atto privato autenticato da un notaio austriaco e recante l'espressa attestazione dell'apposizione della firma in presenza del notaio autenticante nonché l'indicazione della data di nascita della/e parte/i, corrisponde ai requisiti minimi di forma prescritti dalla legge italiana ai fini della pubblicità tavolare del negozio.
Diversamente dall'ordinamento giuridico austriaco, il nostro ordinamento chiede al notaio di effettuare un controllo di legalità sull'atto da autenticare, prevedendo altresì una responsabilità a carico del notaio stesso. Avvenendo il giudice tavolare comunque d'ufficio il controllo di legalità ed estendendosi tale controllo pure alla capacità delle parti, alla legittimazione dell'istante, alla regolarità formale dei documenti prodotti sotto il profilo dell'autenticità e intelligibilità nonché alla validità sostanziale degli atti negoziali, il giudice tavolare, quando procede a tale controllo,'recupera' quanto 'omesso' dal notaio autenticante austriaco, non tenutovi nell'esercizio del proprio ufficio secondo l'ordinamento austriaco.
In seguito alla nuova sentenza, ora sarà sufficiente che l'autentica fatta dal notaio austriaco contenga l'espressa attestazione dell'apposizione della firma in presenza del notaio autenticante e l'indicazione della data e del luogo di nascita delle parti.
È rimasta invariata la disciplina relativa alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà in relazione alla data di costruzione dell'immobile. Tale dichiarazione, infatti, come prima, o può essere contenuta nel testo dell'atto stesso o - se fatta separata - va allegata all'atto, il quale a sua volta deve menzionare l'avvenuta allegazione. L'eventuale dichiarazione allegata con le modalità appena descritte deve essere stata resa in Italia davanti ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato prima dell'autentica del contratto da parte del notaio austriaco e contenere l'univoca indicazione dell'oggetto del contratto e dei dati personali completi della parte dichiarante.
Nell'autentica inoltre va menzionata espressamente l'ammonizione delle parti, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 dd. 28 dicembre 2000, circa le conseguenze penali in caso di dichiarazioni false.
© febbraio 2005 Avv. Elke Benedikter - senza garanzia.
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