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CODICE DEONTOLOGICO
DELL'ASSOCIAZIONE MEDIATORI ALTO ADIGE
Valido dal 11 Febbraio 2000, in seguito alla delibera del direttivo dell'Associazione Mediatori Alto Adige del 10 Febbraio 2000
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L'Agente Immobiliare opera con propria organizzazione e propri mezzi come mediatore nella compravendita e locazione di beni immobili offrendo servizi connessi. Egli percepisce per la propria aitività un equa provvigione e/o compenso.
L'agente Immobiliare, nella sua attività si ispira a principi morali atti ad offrire una prestazione corretta ed evitando tutte quelle attività che, anche se non illegali, violano questi principi.
L' agente Immobiliare, nell'agire secondo le leggi che regoiano la propria professione, deve essere imparziale.
Nello svolgimento della propria attività l'Agente lmmobiliare deve rispettare il segreto professionale.
L'Agente Immobiliare ha l'obbligo di istruirsi, aderendo a tutte le manflestazioni organizzate o consigliate dall'Associazione Mediatori Alto Adige.
Le presenti regole di comportamento sono vincolanti per tutti i soci dell'Associazione Mediatori Alto Adige che esercitano la professione di Agente lmmobiliare.
Rapporti con il pubblico
- L'Agente Immobiliare deve conoscere iI mercato immobiliare, la sua evoluzione nonchè le leggi ed regolamenti relativi allo svolgimento professionale della propria attività.
- L'Agente Immobiliare, per ogni incarico acquisito raccoglie ogni elemento utile onde non venire meno alla propria funzione.
- L'Agente Immobiliare deve sempre rendere noto il proprio nome e la propria attività.
- L'Agente Immobiliare agisce di regola in base ad un incarico conferito in forma scritta dal quale risulta il tipo di prestazione, l'ammontare della provvigione e l'eventuale rimborso delle spese.
- La provvigione o i compensi devono essere pattuiti in anticipo. In mancanza di un accordo si dovra riccorrere alle direttive dell'Associazione Mediatori Alto Adige.
Rapporti con la clientela
- L'incarico di mediazione deve sempre essere limitato nel tempo.
- È consigliabile che l'Agente Immobiliare domandi un incario in esclusiva al fine di non entrare in conflitto con altri Agenti lmmobiliari.
- Qualora l'Agente Immobiliare ricavi un prezzo superiore a quello stabilito, ha l'obbligo di avvisare immediatamente il venditore.
- Dopo avere stabilito e concordato le condizioni essenziali del contratto con la parte interessata all'acquisto, all'affitto o al rilievo dell'azienda 1'Agente Immobiliare non può proporre a terzi la conclusione del contratto alle stesse condizioni o a condizioni diverse sino ad esaurimento positivo o negativo della trattativa.
- Quando l'Agente lmmobiliare intenda concludere personalmente l'affare per il quale è stato incaricato, deve informare il cliente ed attenersi alle condizioni da questi poste; in questo caso l'agente immobiliare non ha diritto alla prowigione o al compenso. Lo stesso vale nel caso voglia vendere o locare una sua proprietà immobiliare come persone fisica.
- L'Agente Immobiliare incaricato di amministrare dei beni deve concordare preventivamente col cliente l'ammontare del suo compenso e non può accettare alcuna somma da terzi a nessun titolo, salvo diverso accordo.
- L'Agente Immobiliare deve esaminare I'incarico che gli viene conferito e deve informare il cliente su tutte le difficoltà delI'affare.
Rapporti con i colleghi
- L'Agente Immobiliare deve comportarsi nei confronti dei colleghi con lealtà, evitando con il suo comportamento di procurarsi vantaggi a danno dei colleghi.
- L'Agente Immobiliare non deve esprimere pareri sull' operazione di un coIIega e ove venga a conoscenza che di uno stesso affare è già stato investito un altro Agente, deve rifiutare l'incarico fino a quando non sia scaduto il mandato conferito al collega.
- Quando alla conclusione di un affarre concorrono più agenti, la provvigione dovra esse suddivisa tra di loro in ragione degli accordi intervenuti o, in mancanza, in base agli usi e consuetudini locali.
- Nello stabilire l'ammontare della propria provigione o compenso, 1'Agente Immobiliare deve attenersi alle direttive di tariffe stabilite dall' Associazione Mediatori AIto Adige.
- L'Agente lmmobiliare si obbliga a non effettuare forme di pubblicità menzoniera o di confronto.
- XVIII. II principio di leaità alIa base dei rapporti fra colleghi deve intendersi esteso anche al rapporti con l'Associazione Mediatori Alto Adige ovvero con la Federazione F.I.M.A.A. alla quale l'Agente Immobiliare offre la sua collaborazione.
- Qualora sorgano divergenze o contrasti tra Agenti lmmobiliari, questi dovranno essere sottoposti - secondo quanto prevede lo statuto - al giudizio del collegio dei probiviri.
2000 - senza garanzia
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